L’idoneità tecnica dei veicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti.

Le imprese che intendono iscriversi alla Sezione regionale dell’Albo gestori ambientali, alla domanda di iscrizione devono allegare una “perizia“, che attesti l’idoneità tecnica dei veicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti.

Per dare riscontro alle richieste pervenute, ci siamo attivati in merito, riuscendo cosi ad offrire un servizio completo, efficace e conveniente.

Nella perizia devono essere individuati e precisati i seguenti dati:
dati riguardanti i veicoli: Fabbrica/tipo; numero di targa; numero di telaio; omologazione o approvazione; carrozzeria; attrezzature installate; dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare (es.: veicoli in fase di lavoro = freni bloccati); revisione risultante dalla carta di circolazione; uso proprio o uso di terzi; eventuale licenza al trasporto di cose in conto proprio e relativi codici dell’attività economica, delle cose o classi di cose che possono essere trasportate; eventuale autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi o iscrizione all’Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 1998, n.85. le tipologie di rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato idoneo, ed in particolare le singole tipologie di rifiuti con i relativi C.E.R. le modalità e le condizioni di effettuazione del trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti per i quali è richiesta l’iscrizione

L’attestazione dell’idoneità di più di un veicolo può essere redatta in un unico documento, purché vengano riportati, per ciascun veicolo, tutti gli elementi richiesti

Il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, sono effettuati e garantiti dal responsabile tecnico.
Il responsabile tecnico è tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentante dell’impresa e alla Sezione regionale dell’Albo dell’eventuale inidoneità dei veicoli.

Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, la perizia deve indicare, per ogni tipologia o gruppi di tipologie di rifiuti, le corrispondenti classi ADR ed il trasporto deve avvenire con le modalità di cui all’articolo 168 del Codice della Strada.