Decreto-Legge 20 maggio 2010, n. 72

DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010 , n. 72

Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e
di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di
CO2 . (10G0095)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  considerata  la
scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della  dichiarazione
ambientale  con  riferimento  all'anno   2009,   di   consentire   la
presentazione delle dichiarazioni medesime nel termine del 30  giugno
2010, facendo comunque salve le dichiarazioni presentate  avvalendosi
del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  differire  il
termine per il versamento  dei  premi  assicurativi  da  parte  delle
imprese di autotrasporto di merci in conto terzi al 16  giugno  2010,
al fine di dare attuazione agli interventi  a  sostegno  del  settore
gia' previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010);
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
adottare misure per l'assegnazione di quote di  emissione  di  CO2  a
operatori energetici ed industriali per impianti entrati in  funzione
dopo l'adozione del Piano nazionale di assegnazione  (PNA)  di  quote
CO2 per il periodo 2008-2012,  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006,  ed  in  relazione
alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008
- 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio
2008;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 2010;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e,  ad
interim,   Ministro   dello   sviluppo   economico,   del    Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
 
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
                       Differimento di termini
 
  1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.  70,  per
le quali  i  soggetti  tenuti,  con  riferimento  all'anno  2009,  si
avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  27  aprile  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono
essere presentate fino  al  30  giugno  2010.  Sono  fatte  salve  le
dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009,  avvalendosi
del modello allegato al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 294 del 17 dicembre 2008.
  2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55  della  legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento
dei premi assicurativi da parte delle  imprese  di  autotrasporto  di
merci in conto terzi, e' fissato  al  16  giugno.  Non  si  applicano
sanzioni a carico delle  imprese  che,  nelle  more  dell'entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  non  hanno
provveduto al pagamento  dei  premi  assicurativi  di  cui  al  primo
periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto
somme inferiori a quelle dovute  e,  pertanto,  sono  considerate  in
regola ai fini degli obblighi assicurativi.
     
                               Art. 2
 
            Misure urgenti in materia di emissioni di CO2
 
  1. Per le installazioni sottoposte alla  direttiva  2003/87/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  13  ottobre  2003,  che  non
hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo  gratuito  a  causa
dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il  Comitato  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,  e
successive  modificazioni,  determina  il  numero  di  quote  di  CO2
spettanti a titolo gratuito agli operatori di  impianti  o  parti  di
impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai  sensi  dell'articolo
3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo  4  aprile  2006,  n.
216, e ne da' comunicazione agli aventi diritto e  all'Autorita'  per
l'energia elettrica ed il gas.
  2. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  definisce  i
crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della  quantita'  di
quote  comunicatale  ai  sensi  del  comma  1   e   con   riferimento
all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le  partite
economiche da rimborsare  sono  determinate  entro  il  31  marzo  di
ciascun anno, con riferimento alle quote di  spettanza  degli  aventi
diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi
entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. I crediti  di  cui  al  comma  2,  comprensivi  degli  interessi
maturati nella misura del tasso legale, sono  liquidati  agli  aventi
diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di
CO2 di cui all'articolo 10 della citata  direttiva  2003/87/CE,  come
modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90  giorni  dal  versamento  dei
suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio
di invarianza  degli  oneri  a  carico  dell'utenza  elettrica,  sono
abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009,
n. 99.
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite  le  procedure
di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della
vendita all'asta delle quote di emissione  di  CO2  e  la  successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.
  5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita'
di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche  in  relazione  alle
effettive entrate.
     
                               Art. 3
 
                          Entrata in vigore
 
   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 20 maggio 2010
 
                             NAPOLITANO
 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri ed, ad interim,  Ministro  dello
                            sviluppo economico
 
                            Prestigiacomo, Ministro  dell'ambiente  e
                            della tutela del territorio e del mare
 
                            Matteoli, Ministro delle infrastrutture e
                            dei trasporti
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano